“Rottamazione-ter” e “Saldo a stralcio”, il 30 aprile 2022 è scaduto il pagamento. Ecco tutto ciò che devi sapere e cosa accade adesso se non hai pagato.
Non hai pagato le rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” in scadenza nel 2020 e 2021? Grazie alle disposizioni introdotte dalla legge numero 25 del 2022 potevi essere riammesso ai benefici della definizione agevolata versando le rate in scadenza nel 2020 entro il 30 aprile 2022 e quelle in scadenza 2021 entro il 31 luglio. Inoltre la norma ha fissato al 30 novembre il termine ultimo per pagare tutte le rate in scadenza nel 2022. Se non sei riuscito a rispettare le scadenze ecco cosa accade adesso.
Il contribuente entro la giornata del 30 aprile doveva saldare l’ultima rata della Rottamazione-ter e del Saldo stralcio che era originariamente in scadenza nel 2020. Grazie però ai giorni festivi c’era ancora un po’ di tolleranza, previsti dalla legge, per saldare quanto dovuto al fisco. Quindi, c’era ancora tempo per sistemare tutto e risolvere la questione, almeno fino al 9 maggio cioè ieri. Oggi è scaduto ufficialmente la Rottamazione e il Saldo e stralcio 2020.
Sempre entro il 30 aprile, i contribuenti decaduti dalle rateizzazioni prima dell’8 marzo 2020, potevano accedere a un nuovo piano di dilazione senza il pagamento delle rate scadute, come invece ordinariamente previsto. In questo caso, considerando sempre i giorni festivi, la data ufficiale di scadenza era fissata per lunedì 2 maggio. A ricordare le scadenze anche l’Agenzia Entrate-Riscossione che attraverso un comunicato ufficiale aveva reso noto tutte le informazioni per il contribuente.
Il pagamento doveva essere effettuato attraverso il bollettini che era già in tuo possesso, corrispondenti alle rate ancora dovute e riferiti alle originarie scadenze delle rate 2020 quindi: febbraio, maggio, luglio e novembre per la Rottamazione-ter. Marzo e luglio per il Saldo e stralcio.
Non hai pagato le rate della “Rottamazione-ter” e “Saldo a stralcio”? Cosa succede adesso? Se il pagamento non è avvenuto entro il termine previsto oppure sono stati versati solo importi parziali, la definizione agevolata non si è perfezionato e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. Per maggiori info, dettagli e informazioni e per scoprire tutte le modalità di pagamento a cui puoi accedere vai sul sito ufficiale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, in questa sezione potrai trovare tutte le risposte ai tuoi dubbi.