Tasse non pagate, come evitare i pignoramenti

Quando non si pagano le tasse, è possibile evitare i pignoramenti. Scopriamo insieme come fare.

Nel momento in cui non si provvede al pagamento delle tasse, si può andare incontro al pignoramento. Esso non è altro che l’atto giuridico mediante il quale si da avvio all’espropriazione di un determinato bene in maniera forzata. Non solo, nel momento in cui il valore del bene oggetto di pignoramento risultasse non sufficiente a coprire il valore del credito dovuto, il debitore ha l’onere di indicare quali potrebbero essere gli altri beni pignorabili. Il debitore, peraltro, può opporsi all’atto giuridico in questione nei casi previsti dalla legge attualmente in vigore.

Il pignoramento può essere evitato semplicemente provvedendo all’erogazione della somma dovuta, tuttavia, non tutti sanno che esiste anche un altro modo per rendere nullo. L’atto in esame, infatti, decade anche in presenza di un piccolissimo errore. Questo può riguardare tanto la forma quanto il contenuto dello stesso. Nello specifico, si può contestare l’atto posto in essere dal creditore nel momento in cui sussiste la mancanza del cosiddetto titolo esecutivo o in assenza di quello che è il diritto sostanziale rappresentato dal titolo. Nel primo caso, si va davanti al giudice che risulta essere competente per materia e per territorio. Nel secondo, invece, si dovrà comparire davanti al giudice dell’esecuzione. Lo stesso fisserà l’udienza dove dovranno comparire entrambe le parti coinvolte.

La normativa in vigore, peraltro, stabilisce che il debitore possa chiedere anche la riduzione del pignoramento nel momento in cui il valore del bene pignorato risulta essere maggiore rispetto ai crediti. Questo può accadere dopo che il giudice senta il creditore che attua il pignoramento e il debitore. Al riguardo, però, va precisato che nel momento in cui quanto richiesto dal creditore risulti superiore ai crediti, la circostanza in questione non determina l’annullamento del pignoramento. A tal proposito, infatti, la riduzione dello stesso deve rientrare in un’istanza separata. Semplicemente, qualora il debitore non consideri giusto il provvedimento può opporsi e chiederne la riduzione. Senza contare poi il fatto che, come specificato poc’anzi, quest’ultima può essere disposta dal giudice dopo aver sentito le parti e può essere disposta anche in presenza dell’autorizzazione alla vendita.

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