Assegno di disoccupazione, quando arriva quello di giugno

In tanti aspettano l’assegno di disoccupazione per il mese di giugno: quando arriva, chi ne ha diritto e quanto spetta

In tanti si stanno chiedendo per quando è previsto il pagamento della Naspi per il mese di giugno. L’erogazione di tale assegno sarà a partire dal 16 giugno 2022, nonostante l’accredito dipenda dal giorno in cui è stata inoltrata la domanda. La data esatta per ricevere questa indennità di disoccupazione è pubblicata sul proprio fascicolo previdenziale Inps.

Questo fascicolo è consultabile anche con l’aiuto degli operatori di patronato. Le date per il pagamento dovrebbero essere apparse sul fascicolo previdenziale nella settimana tra l’1 e il 4 giugno, oppure in quella immediatamente successiva. Ciò dipende da quando partono le lavorazioni delle diverse sedi Inps. Ricordiamo che la Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è un’indennità mensile di disoccupazione che sostituisce le precedenti Aspl e MiniApsl, e viene erogata su domanda.

Assegno di disoccupazione, a chi spetta e quanto

Vediamo allora a chi è rivolta l’indennità. La Naspi spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, compresi apprendisti, soci, personale artistico e dipendenti a tempo determinato delle amministrazioni pubbliche. Non possono accedere alla prestazione quindi i dipendenti a tempo indeterminato o gli operatori agricoli.

L’indennità spetta a partire dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, sempre in base a quando viene presentata la domanda. L’eventuale rioccupazione negli otto giorno post cessazione non dà luogo alla sospensione della prestazione e dovrà essere presentata una nuova domanda di Naspi in caso di nuova cessazione.

L’indennità viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali, degli ultimi quattro anni, nel caso in cui la retribuzione sia inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge. E’ interamente cumulabile con i compensi di prestazioni occasionali.

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