Legge 104, cambiano le regole. E le notizie sono buone

Dal 13 agoste partiranno le nuove regole sui permessi lavorativi concessi dalla Legge 104: cosa cambia ora

Stanno arrivando delle novità per quanto riguarda i permessi legati alla Legge 104 e si tratta di novità positive. Il Decreto approvato a giugno dal governo prevede infatti la possibilità di alternare i permessi lavorativi previsti dalla Legge 104 tra più familiari del soggetto disabile, i quali possono quindi dividere i giorni di assistenza. Le novità partono il 13 agosto.

L’Inps ricorda che l’obiettivo è quello di “conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare”. L’Istituto fornisce pertanto le prime indicazioni per il riconoscimento delle relative indennità, ma la circolare specifica sarà pubblicata in seguito.

Legge 104, le novità sui permessi

Per i permessi 104 il decreto prevedeva che non fosse possibile riconoscere a più di un lavoratore la possibilità di fruire dei giorni di permesso per la stessa persona in condizioni di disabilità. Il nuovo articolo invece, restando il limite complessivo di tre giorni, il diritto può essere riconosciuto a più soggetti tra quelli che ne hanno diritto. Dal 13 agosto quindi più soggetti potranno richiedere l’autorizzazione per fruire alternativamente dei permessi per l’assistenza al disabile grave.

Passiamo ora al congedo straordinario di due anni per l’assistenza a familiari disabili. In questo caso è stato introdotto il “convivente di fatto” tra i soggetti tra i soggetti per la concessione del congedo. Si stabilisce inoltre che tale congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza, se normativamente prevista, sia stata instaurata dopo la richiesta. Nell’ordine di priorità per la richiesta del congedo c’è quindi in prima fila il coniuge convivente.

L’Inps stessa ha infine ribadito che “ai fini del riconoscimento del diritto, la convivenza normativamente prevista potrà essere instaurata anche successivamente alla presentazione della domanda, purché sia garantita per tutta la fruizione del congedo”.

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