Più soldi e più tempo a disposizione: così cambiano le regole del congedo parentale

Tra le norme più vicine agli interessi delle famiglie italiane c’è sicuramente quella che regola il congedo parentale: cosa cambia dal 13 agosto.

Cambiano le regole per il congedo parentale. Dal 13 agosto, infatti, entreranno in vigore le nuove regole che riguardano il termine entro cui si può usufruire del congedo e l’età del figlio entro la quale viene riconosciuta l’indennità. Un argomento che interessa migliaia di famiglie e di lavoratori e lavoratrici italiani, tutti i giorni interessati a problemi di questo tipo e che hanno a che fare con permessi e congedi.

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Nello specifico, il congedo parentale è un periodo di assenza dal lavoro che può essere richiesto da entrambi i genitori lavoratori purché sia ripartito tra i due. Il congedo può essere richiesto soltanto nel caso in cui il figlio o i figli in questione abbiano meno di 13 anni.

Cosa cambia nel congedo parentale: quello che c’è da sapere

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del proprio figlio nei suoi primi anni di vita, fino al 12esimo anno di età.

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Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti devono avere un rapporto di lavoro in corso. A partire dal 13 agosto, il congedo parentale potrà essere utilizzato da entrambi i genitori entro 9 mesi, e non più entro i 6 mesi, come inizialmente previsto, e l’indennità viene riconosciuta, indipendentemente dal reddito, fino ai 12 anni di età del figlio.

Come e quando chiedere il congedo parentale

Se la richiesta viene presentata dalla madre, quest’ultima ne ha diritto per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, trascorso il periodo di astensione obbligatoria (“maternità”). Se è l’unico genitore il congedo si estende fino a 10 mesi.

Se la richiesta viene presentata dal padre, quest’ultimo ne ha diritto dal momento della nascita del figlio per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi. Il limite si estende però fino a 7 mesi nel caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo (continuativo o frazionato) non inferiore a 3 mesi. In questo secondo caso, quindi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi.

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