Bonus affitto, una possibilità da non gettare: ma restano pochissimi giorni

Bonus affitto imprese turistiche anche per chi paga in ritardo. L’Agenzia delle Entrate fissa la scadenza del pagamento dei canoni di locazione per ricevere il credito d’imposta.

Bonus affitto imprese turistiche spetta anche a chi paga in ritardo ma entro la scadenza del 29 agosto.

Ansa, Roma

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con l’interpello n.426 del 12 agosto 2022 che richiama una Faq pubblicata sul proprio sito. A spiegarlo nel dettaglio e tutti i funzionamenti è il sito Money.it, in cui si ricapitolano i meccanismi e le curiosità e le scadenze del bonus affitto per le imprese turistiche, un settore particolarmente colpito dalla crisi economica.

Quando matura il bonus affitto imprese turistiche

Il Bonus affitto imprese turistiche è stato istituito dal decreto Rilancio (dl n. 34/2020), ma è stato prorogato e modificato più volte.

Ansa, Torino, ALESSANDRO di Marco

Da ultimo il dl n. 4/2022 ha limitato il credito d’imposta sugli affitti degli immobili a uso non abitativo per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 alle sole imprese del settore turistico. Il requisito per beneficiare del credito d’imposta è che i contribuenti che esercitano attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Tale requisito ha subito una deroga con il decreto Ristori (dl n.137/2020) che ha esteso il bonus limitatamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 a imprese con un determinato codice Ateco, indipendentemente dal volume dei ricavi e dei compensi registrati nel periodo precedente. Il credito di imposta, pari al 30% o al 60% delle somme versate per i canoni, può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione ma solo dopo l’avvenuto pagamento dei canoni.

Bonus affitto: scadenza per il pagamento dei canoni

L’Agenzia aveva già chiarito con la circolare n. 14/E del 2020, paragrafo 5, che: «per potere fruire del credito, è necessario che il canone sia stato corrisposto. Nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto, la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento». Ancor prima, nella circolare n. 8 pubblicata il 3 aprile 2020, l’Ufficio aveva fornito le indicazioni operative sulle agevolazioni introdotte dal decreto Cura Italia, specificando che «il credito d’imposta maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo». Il nuovo documento di prassi specifica poi che per determinare il credito d’imposta vanno considerate le somme effettivamente versate, avendo cura di conservare il relativo documento contabile con quietanza di pagamento.

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