Fisco, arriva la rottamazione involontaria: perchè un errore può salvare migliaia di contribuenti

Migliaia di contribuenti sono stati interessati dalla rottamazione involontaria: ecco come un errore del Fisco può salvarti la vita.

Quella che ha interessato migliaia di contribuenti è una circostanza davvero inusuale generata da un errore da parte dell’Agenzia delle Entrate che potrebbe salvare numerosi contribuenti dal pagamento delle cartelle esattoriali.

Molte persone hanno deciso di presentare ricorso contro il Fisco a causa del fatto che la pec dell’ufficio Riscossione non risulterebbe iscritta all’interno dei registri pubblici, così come prescrive al legge.

Fisco, arriva la rottamazione involontaria:

Nello specifico, la normativa in vigore stabilisce che gli atti possono essere trasmessi solo ed esclusivamente mediante indirizzo di posta elettronica che dunque risulta presente nei registri pubblici. Di conseguenza, qualora questo non dovesse accadere, il contribuente può considerare inesistente l’atto ricevuto da email non ufficiale. A tal proposito, bisogna sapere che sono stati individuati tre elenchi pubblici che sono Reginde, Ipa e Inipec. Il motivo di questa normativa, in ogni caso, è quello di tutelare colui che riceve la mail da un eventuale tentativo di phishing volto a carpire i dati personali del destinatario. In questo modo, dunque grazie alla previsione della posta elettronica certificata si può controllare che la comunicazione ricevuta sia autentica o meno.

Con l’avvento di internet, infatti, è nata la figura dei criminali informatici che sempre troppo spesso mettono in atto vere e proprie truffe con l’obiettivo di impossessarsi dell’account del destinatario e derubarlo dei suoi dati personali. Alla luce di quanto detto, molte persone che hanno ricevuto la mail da parte del Fisco mediante indirizzo non presente nei registri pubblici hanno deciso di presentare ricorso. A conferma di ciò c’è una sentenza risalente allo scorso luglio emessa dalla Commissione tributaria di Napoli. In particolare questa ha deciso di decretare l’annullamento di una cartella esattoriale dal momento che era stata inviata da un indirizzo non ufficiale. Sul tema, peraltro, si è espressa anche la Corte di Cassazione che mediante l’ordinanza n 3093 del 2020 ha stabilito che la notifica da parte degli enti pubblici possa avvenire solamente mediante indirizzo di posta elettronica certificata presente negli appositi elenchi pubblici. Va da sè che in caso contrario, la notificazione debba considerarsi inesistente.

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