Superbonus, cattive notizie: meno soldi, più controlli

Aumentano i controlli dell’Agenzia delle Entrate per chi ha usufruito del Superbonus 110%: le direttive arrivano dagli ultimi decreti governativi.

Di recente l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una serie di delucidazioni in merito alle nuove normative introdotte dai decreti Aiuti e Aiuti-bis.

Superbonus 110%

Negli ultimi decreti più chiacchierati dell’anno, ha spiegato il Fisco nella circolare n.33/E, si parla nello specifico degli obblighi sui crediti d’imposta da parte degli acquirenti. In particolare sono stati stabiliti degli ‘indici di diligenza‘.

Di cosa si tratta? Sono semplicemente dei criteri che vanno ad individuare i veri aventi diritto d’accesso ai bonus edilizi (nello specifico il Superbonus 110%). Se questi criteri non vengono rispettati alla lettera aumenta esponenzialmente il rischio di controlli serrati.

I campanelli d’allarme per il fisco possono essere l’incoerenza reddituale, o quella tra l’ammontare del credito ed il profilo finanziario del richiedente, la differenza di valore tra il credito ceduto ed il valore dell’immobile o semplicemente la mancata attuazione dei lavori edili.

Nella circolare si parla anche di una novità introdotta dal decreto Aiuti di Maggio, riguardante la figura del ‘correntista’. Quest’ultimo non è un consumatore ma può comunque chiedere alle banche la cessione del credito, a patto che questo non ceda il credito ad ulteriori terzi.

Nella circolare l’Agenzia delle Entrate ha spiegato come, in caso di dolo o colpa, sia il fornitore/cessionario che il beneficiario del bonus di detrazione hanno uguale colpa. In casi del genere verrà considerata direttamente colpa grave, senza passare per l’ipotesi di colpa lieve.

Attenzione ai nuovi controlli sul Superbonus

“Il dolo ricorre quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, come ad esempio nel caso in cui quest’ultimo abbia preventivamente concordato con l’asserito beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione dello stesso”.

Controlli Superbonus

“Ovvero qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e ciononostante il cessionario proceda comunque all’acquisizione e alla compensazione dello stesso nel modello F24, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente”.

La colpa grave invece, ricorre quando “il cessionario abbia omesso, in termini ‘macroscopici’, la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi”

“O in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (ad esempio, nel caso in cui l’asseverazione si riferisca a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati)”.

Oltre alle direttive aggiornate sui controlli, nella circolare è stato nuovamente spiegato come gestire eventuali ritardi o errori nelle comunicazione per l’ottenimento del bonus. Per i ritardatari è possibile inviare le comunicazioni entro il 30 Novembre 2022 pagando l’importo delle sanzioni stabilite.

Per errori formali (come la comunicazione errata di dati catastali) basta inviare una pec con le informazione corrette, mentre per errori sostanziali (errori che incidono sulla cessione del credito) la comunicazione deve essere mandata ex novo entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio.

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