Canone Rai non pagato e nessuna contestazione: quando puoi farlo

Non sono molti a saperlo, ma è possibile chiedere l’esenzione per il pagamento del Canone Rai. Una delle tasse più invise agli italiani può non essere pagata, ma occorre mettersi in modo in fretta.

Il canone RAI resta una delle tasse governative più discusse nel nostro Paese. Con l’introduzione del canone nella bolletta della luce, lo Stato ha effettuato una stretta per quanto riguarda gli evasori. Questo obbligo è in vigore da luglio 2016. Il Canone di abbonamento alla televisione per uso privato verrà rateizzato nella bolletta elettrica.

Ci sono modi per non pagare il canone rai
Foto ANSA

In generale, il canone RAI è un tributo per la detenzione di apparecchi televisivi e radiofonici. L’importo del canone varia in base al tipo di impresa, ente o associazione che detiene gli apparecchi televisivi e radiofonici e al numero di questi ultimi. Tuttavia il pagamento del tributo non è obbligatorio per tutti. Ci sono alcune categorie di cittadini esentati dal pagamento per legge.

Chi non deve pagare canone RAI?

I contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l’addebito del canone TV in bolletta, possono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica.

Hanno diritto all’esenzione i cittadini che hanno compiuto 75 anni il cui reddito annuo proprio e del coniuge che non supera gli 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (esclusi collaboratori domestici, colf e badanti). L’esonero spetta:

  • Per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso
  • Sul secondo semestre se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione.
Canone rai in bolletta
Foto ANSA

Sono esonerati dal pagamento del canone RAI, per effetto di accordi internazionali, anche le seguenti categorie:

  • gli agenti diplomatici, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961;
  • i funzionari o gli impiegati consolari, ai sensi dell’articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963;
  • i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile;
  • i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia, ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951.

Dal 1 luglio 2022 si può chiedere l’esenzione del pagamento canone. Il termine ultimo per fare richiesta è fissato al 31 gennaio 2023. Il cittadini che si trova nelle condizioni di esonero potrà inviare il modulo scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate tramite:

  • l’applicativo web dell’Agenzia delle Entrate che prevede il possesso delle credenziali di accesso telematiche o dell’agenzia o dello SPID
  • i CAF o gli intermediari abilitati
  • gli sportelli postali con raccomandata (meglio A/R), senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv-Casella Postale 22-10121 Torino.
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